Lo scorso 4 aprile sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 e sono entrati in vigore il 19 aprile i Decreti Legislativi 41 e 42 sui temi dell’acustica.
Il DLgs 41/2017 modifica alcuni articoli del DLgs 262/2002 sui valori di emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto.
Il DLgs 42/2017 introduce alcune modifiche alla Legge 447/1995 e al DLgs 194/2005.
Tra le principali novità spiccano:
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L’abrogazione della possibilità di autocertificazione da parte di Tecnico in Acustica Ambientale che attestava il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (previsto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011). Pertanto ritorna obbligatoria la presentazione della Valutazione di Clima Acustico per tutti i casi elencati dall’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n.447.
art. 8 Legge 447/95.....omissis...è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
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scuole e asili nido;
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ospedali;
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case di cura e riposo;
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parchi pubblici urbani e extraurbani
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nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui comma 2.
Il comma 2 tra le attività rumorose cita tutti i tipi di strade a partire dalle autostrade fino alle strade di Tipo E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali).
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Modifica dei criteri per l’esercizio di Tecnico Competente in Acustica
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Viene istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica
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Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ENTRO IL 19 APRILE 2018), possono presentare alla regione stessa, istanza di inserimento nell'elenco redatto presso il Ministero
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Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati
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Stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti, i quali devono essere in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, e di almeno uno dei seguenti requisiti :
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avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
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avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti
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avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti
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aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
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In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:
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aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
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effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
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partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
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redazione o revisione di zonizzazione acustica;
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redazione di piani di risanamento;
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attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;
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avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti
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L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti è verificata dalla regione o provincia autonoma
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Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti dal DLgs.
Aggiornamento professionale
Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 del DLgs devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dalle università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.
Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica
Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale (ARPA) competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica. Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco. La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza. Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica dei requisiti minimi (Aggiornamento professionale)