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Requisiti acustici passivi DPCM 12 Dicembre 1997 chi ne certifica il rispetto a fine lavori ?

Il DPCM 12 Dicembre 1997 compie 20 anni, quindi tutti gli edifici nuovi o quelli che sono stati oggetto di ristrutturazioni rilevanti negli ultimi 20 anni lo avrebbero dovuto rispettare.
Usiamo il condizionale perché difficilmente si trova traccia presso gli uffici comunali dei progetti acustici e tanto meno di collaudi in opera che ne garantiscano il rispetto.
Questo perché il DPCM non prevede la realizzazione ed il deposito in comune di un progetto acustico e nemmeno la realizzazione di un collaudo a fine lavori che garantisca quanto precedentemente progettato; quindi non essendoci l'obbligo di Legge difficilmente i professionisti edili o le imprese si preoccupano di incaricare un Tecnico in Acustica per l'esecuzione di tali progetti.

Trattandosi in ogni caso di una Legge che va rispettata e che i problemi creati dal rumore ambientale sono considerati problemi di salute pubblica, la quasi totalità degli uffici comunali richiede con il fine lavori il deposito di certificazioni firmate dal progettista, dal direttore lavori o dall'impresa edile che attestino il rispetto del DPCM. Se leggiamo attentamente questi documenti ci viene spontaneo suggerire a chi firma con leggerezza e serenità un pò più di cautela.

Fac-simile di dichiarazione 

Comune di
Provincia di


Dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997,
in attuazione all’art. 3, comma 1, lettera e), della Legge 26/10/1995, n. 447.

Il sottoscritto ______________________ , nato a _______________________c.f. _________________ , iscritto ____
all’albo de ____________ , matricola n. _______________________con studio in ________________ Prov. _____
via _________________ __________ tel. ______________

In qualità di progettista


in relazione al progetto presentato all’Ufficio Tecnico del Comune di ........XXXXXXXXX..... da_________________ per l' esecuzione di:________________da effettuarsi sull’immobile sito in Via ______________________distinto al N.C.E.U. ___________________________________
 
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
 
ATTESTA
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997, di cui ai valori limite delle grandezze riportati nella tabella “B” e ricadente nella categoria “___” della tabella “A” (classificazione degli ambienti abitativi).



Ci sentiamo di suggerire più cautela a chi firma questi documenti semplicemente perchè l’esperienza maturata in circa vent'anni di attività nel settore ci ha dimostrato che in molti casi, nonostante l'utilizzo di ottimi materiali, la costruzione di strutture realizzate sulla base di stratigrafie fornite da ditte produttrici di prodotti per l'acustica in edilizia (che non sono progetti, ma semplicemente stratigrafie)non sempre garantiscono in fase di collaudo in opera il rispetto dei valori previsti dal DPCM. 
Pertanto il professionista o l’impresario che firmano una dichiarazione falsa, perché tale diventa, sono soggetti non solo ad un procedimento civile ma anche penale.

Il nostro consiglio è semplicemente quello più logico, ossia di seguire quando già da oltre trent'anni viene fatto nell'ambito termotecnico
  1. Redigere un progetto acustico e depositarlo contestualmente alla richiesta del permesso di costruire (Lo definirei semplicemente la Legge 10/91 dell'acustica)
  2. Eseguire un collaudo acustico a fine lavori e depositarlo presso gli uffici comunali con la chiusura della pratica
  3. Eventualmente eseguire una certificazione acustica dell'edificio

 
Il nostro studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti, progetti, collaudi e consulenze
 

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