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Sanzioni penali ai titolari e sospensione dell'attività a chi esercita in assenza delle autorizzazioni/disposizioni di PREVENZIONE INCENDI

Il giorno 08 Luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 Maggio 2017, n.39, il quale modifica alcuni articoli del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139, in particolare riteniamo opportuno evidenziare che l'articolo 3 del D.lgs. n. 39 apporta alcune modifiche rilevanti all'articolo 20 del D.lgs. n.139 come di seguito riportato :

Art. 20 D.lgs. n. 139 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività)
  1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio (Certificato di Prevenzione Incendi) è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivino in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
  2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
  3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: 
  • presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
  • richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.
 La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
 
Il nostro studio rimane a completa disposizione per l'espletamento delle pratiche di prevenzione incendi, consulenze e chiarimenti in merito

 

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